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DDL Lavoro Autonomo: ecco le nuove tutele in previsione

lentepubblica.it • 25 Gennaio 2016

autonomia scolasticaPalazzo Chigi lavora per approvare giovedì i due disegni di legge collegati alla finanziaria annunciati ad Ottobre. Il primo sarà un ddl delega al governo per po­tenziare e riordinare gli strumenti a sostegno dei più biso­gnosi: secondo l’Istat gli italia­ni in condizioni di «povertà assoluta», cioè non in grado di acquistare un paniere di beni e servizi essenziali, sono 4,1 mi­lioni. Il secondo disegno di legge introduce o rafforza una serie di tutele (maternità, malattia) e di sostegni per i lavoratori autonomi. 

 

La delega sulla povertà pre­vede in particolare l’estensione a tutto il ter­ritorio nazionale del Sia ( so­stegno all’inclusione attiva), assegno introdotto in forma sperimentale nel 2014 in 12 ci­ttà con più di 250 mila abitanti e che può arrivare fino a 400 euro al mese, a integrazione del reddito delle famiglie con Isee inferiore a 3 mila euro. L’intervento privilegerà quelle con figli minori. Il provvedimento potrebbe incidere sul riordino dell’assistenza con la previsione di una stretta sui requisiti su maggiorazioni sociali ed integrazioni al trattamento minimo soprattutto per gli italiani residenti all’estero. Esclusi per ora interventi sulle prestazioni erogate ai disabili. Per non creare allarme potrebbe venir pre­cisato che la riforma interverrà sulle prestazioni future e non su quelle in essere.

 

Per quanto riguarda gli autonomi il ddl governativo, che reca circa 13-15 articoli, interviene su più fronti ad iniziare dai rapporti tra esecutore e committente. Una delle prime novità è una stretta contro le clausole abusive per evitare che la disparità di peso contrattuale tra committente e lavoratore autonomo si traduca in clausole vessatorie a danno di quest’ultimo con la previsione che l’eventuale presenza di clausole che realizzino un abuso è nulla, dando diritto al risarcimento dei danni pa­titi dal lavoratore.

 

Ad esempio, sarà vietata la rescissione senza preavviso e unilaterale dei contratti senza un adeguato risarcimento; così come si considererà abusivo il patto che riservi al solo committente la facoltà di modificare le condizioni del contratto; nonchè il patto che disponga termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Altre modifiche riguardano il tema della formazione e dall’aggiornamento professionale con la possibilità di dedurre integralmente dal reddito  le sostenute per spese per corsi di formazio­ne o aggiornamento profes­sionale, di master, convegni, congressi e simili entro il limite annuo di 10 mila euro (attualmente tali spese sono deducibili al 50%).

 

Il disegno di legge sul lavoro autonomo disciplina anche il cosiddetto lavoro agile, quello svolto cioè in parte in azienda e in parte in un luogo diverso scelto dal lavoratore in base a modalità che, secondo quanto stabilito dal ddl, saranno definite con un accordo tra lavoratore e azienda. Il ddl chiarisce le modalità per assicurare il lavoratore «agile» senza aggravi per l’azienda. E incentiva li lavoro agile con gli stessi criteri della contrattazione di produttività.

 

Malattia, maternità e congedi più tutelati. Un pacchetto di modifiche significative riguarda poi la malattia, la maternità ed i congedi parentali. In caso di malattia di gravità tale da impedire lo svolgimento della profes­sione per più di 60 giorni, si prevede la sospensione del versamento degli oneri previ­denziali per l’inte­ra durata della malattia fino a un massimo di due anni. Il periodo contributivo tutta­via non va perduto; infatti, al termine della malattia, il lavoratore potrà pagare il debito previdenziale relativo al periodo di sospensione in rate mensili nell’arco di un periodo pari a tre volte quello di sospensione. 

 

Altra novità concerne l’in­dennità di maternità che, con una modifica al ddl al T.u. maternità (il dlgs n. 151/2001), diventa di diritto erogabile alla lavoratrice, in­dipendentemente cioè da una effettiva astensione dall’atti­vità di lavoro. In sostanza, basterà una domanda all’Inps per ricevere la liquidazione dell’indennità di maternità. Relativamente al congedo parentale, inoltre, il ddl eleva (da tre) a sei mesi il periodo di tutela e allunga il periodo di frui­zione (da un anno) fino a tre anni di vita del bambino equiparando di fatto gli autonomi ai lavoratori dipendenti.

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Davide Grasso
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